Privacy & Condizioni

Privacy

 

Tutti i dati relativi al Cliente di cui l'azienda Lavacchini Paolo Srl verrà a conoscenza, si intendono strettamente riservati e non potranno essere divulgati per alcun motivo. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali del Cliente in possesso di Lavacchini Paolo Srl saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11, 33-36 e al Disciplinare Tecnico del suddetto D. Lgs., con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati verranno trattati per assolvere ogni adempimento di Legge, di regolamento e di contratto. Titolare al trattamento dei dati personali è Lavacchini Paolo Srl con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI).

Condizioni Generali di Trasporto

 

Le spedizioni e le operazioni di trasporto di merci affidate alla LAVACCHINI PAOLO SRL (di seguito Azienda), verranno effettuate secondo le modalità e alle condizioni previste nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

 

1) Oggetto del Contratto. Oggetto del presente contratto è il servizio di spedizione e/o di trasporto merci commissionato dal cliente ad Azienda e costituisce specifico ed autonomo contratto regolato dalle disposizioni sotto specificate. Azienda è autorizzata dal cliente ad avvalersi delle prestazioni di terzi, oltre che della propria organizzazione, per l’effettuazione dei servizi richiesti.

 

2) Rinvio ad altreNorme. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto valgono le “Condizioni Generali” praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 07/01/1997.

 

3) Merci non ammissibili. Salvo diverso specifico accordo sono escluse dal trasporto le seguanti merci elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Limiti di peso e di misure. Per i servizi di tipo espresso nazionale i colli non devono superare i 30 kg. di peso reale se non movimentabili con mezzi meccanici e la lunghezza di cm.300, oppure in caso di bancali le dimensioni di cm.130x150x200(h) ed il peso di 500 kg. Per i servizio di tipo “collettame” colli di peso massimo di kg.30, lunghezza di cm.400, dimensioni per bancale 150x300x200(h) e peso di kg.1800. In ogni singolo listino vengono comunque indicati i pesi e le dimensioni massime ammissibili per ciascun tipo di servizio offerto. Per i servizi internazionali far riferimento ai singoli listini, inoltre le condizioni possono variare a seconda degli operatori scelti.

b) Salme o resti umani (anche cremati), animali o insetti (vivi o morti), piante vive, prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili, preziosi, quadri e dipinti originali, mobili antichi, masserizie, oggetti personali, oggetti e documenti unici o non riproducibili, frangibili in genere e/o contenti liquidi, titoli, carte valori, monete, biglietti di lotterie o buoni vari, collezioni, spedizioni non imballate o non adeguatamente imballate rispetto alla loro forma contenuto e/o caratteristiche intrinseche, spedizioni verso caselle postali, spedizioni da consegnare all’attenzione (sue proprie mani) di persona specifica, spedizioni non accompagnate dalla documentazione richiesta dalla Legge, spedizioni che necessitano di attenzioni particolari, merci il cui trasporto sia proibito dalla Legge (es. valori bollati, armi, parti di armi, munizioni, esplosivi, tabacchi di monopolio, etc.), merci pericolose per l’altrui incolumità, lamiere, damigiane, macchine agricole, veicoli a motore, barche, merci soggette a bolle UTIF, merci assimilabili a rifiuti e necessitanti di particolare autorizzazione per il trasporto, merci non movimentabili bancalate, merci in regime di ADR, etc.

c) In caso di affidamento di merci rientranti nelle sopra descritte casistiche non comporta da parte di Azienda nessuna responsabilità nei confronti del mittente, inoltre le stesse non saranno coperte da assicurazione vettoriale. In qualsiasi momento Azienda si riserva il diritto di effettuare verifiche sul carico ed a proprio insindacabile giudizio di fermare il corso delle spedizioni in presenza di merci con caratteristiche ritenute non idonee, addebitando al mittente ogni ed eventuale spesa, multa, sanzione sostenuta a causa di tali merci.

 

4) Dichiarazione del mittente. IL mittente è tenuto alla dichiarazione del contenuto dei colli e solleva Azienda da ogni ed eventuale responsabilità in caso di dichiarazioni incomplete, mendaci, od errata compilazione dei documenti di trasporto. Il mittente sarà comunque responsabile delle maggiori spese, sanzioni, multe derivanti dalle predette inesatte dichiarazioni. In considerazione della non obbligatorietà dell’emissione di Documento di Accompagnamento merci trasportabili dal vettore, il mittente autorizza Azienda e gli eventuali subvettori da essa scelti, ad accompagnare le spedizioni con borderò, e/o lettere di vettura, e/o segnacoli generati da Azienda riportanti tutti i dati identificativi della spedizione. Ogni eventuale annotazione riportata sui bollettini di consegna nonché l’apposizione della firma per ricevuta, sarà considerata come se fosse stata apposta sul ddt originario emesso dal mittente, che rinuncia ad ogni contestazione in merito. In caso di reclamo l’unico documento comprovante l’avvenuta consegna sarà il bollettino predisposto da Azienda o dai suoi subvettori, riportante di dati di spedizione (ed esclusione delle specifiche di contenuto e descrizioni merci) ovvero mittente, destinatario, nr. colli, peso e volume nonché l’eventuale contrassegno.

 

5) Specifiche di consegna. I ritiri e le consegne si intendono effettuati al piano terra e al numero civico del mittente o destinatario (accessibili ai normali autocarri adibiti al trasporto di cose generiche) indicati nei documenti di trasporto. Eventuali prestazioni accessorie e/o straordinarie saranno eseguite dietro autorizzazione e pagamento di diverso corrispettivo, ovvero in tutti quei casi dove è richiesto un onere supplementare, ad esempio facchinaggio, consegna al piano/cantina, GDO, Fiere, caserme, aeroporti, reparti ospedalieri, posizionamento su scaffali, consegna con sponda idraulica, ad orari e giorni specifici, su appuntamento, etc.

 

6) Merci voluminose. Si intendono merci voluminose tutte quelle merci componenti ogni singola spedizione di peso inferiore ai 300 kg/mc. Queste merci subiranno una tassazione in funzione del predetto valore, o secondo il diverso valore stabilito in ogni singolo listino indipendentemente dal peso reale.

 

7) Merci fragili. Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del committente. L’accettazione di questo tipo di merci da parte di Azienda non equivale alla dichiarazione di responsabilità per le stesse. In deroga all'Art.1693 2° Comma del Codice Civile, l’accettazione delle cose da trasportare senza riserva non costituisce la presunzione che le stesse non presentino vizi d’imballo.

 

8) Giacenza. Si apre in caso d’impedimento alla consegna dovuto a rifiuto da parte del destinatario oppure di destinatario sconosciuto od irreperibile ed in tutti quei casi in cui il perfezionamento della riconsegnala destinatario non possa avvenire. Trascorsi i giorni convenuti nel listino tariffario senza che il committente abbia impartito istruzioni atte a definire la giacenza, si procederà al ritorno delle merci al mittente a suo rischio e pericolo. Le merci in giacenza in caso di perdita o avaria saranno sempre e comunque considerate come responsabilità vettoriale. La riconsegna al mittente o destinatario sarà comunque soggetta a tassazione secondo il listino tariffario.

 

9) Diritto di pesatura. Il vettore si riserva di verificare l’esatto peso e volume delle merci e di procedere agli addebiti di conseguenza.

 

10) Invio di corrispondenza. L’invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti richiesti dalle vigenti normative del settore di regolamentazione postale in particolare nell'affrancatura e annullo da parte del mittente dei plichi affidati ad Azienda. Azienda è comunque in possesso di autorizzazione Generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni nr. AUG/1244/2003. Ogni ed eventuale sanzione e/o multa derivante dalla mancata e/o inesatta applicazione delle predette norme sarà addebitata al mittente. Azienda non accetta termini inderogabili di consegna di spedizioni di plichi e/o documenti ai fini di partecipazione a concorsi, aste, gare di appalto, e quant'altro richieda pena la decadenza, il recapito entro un certo termine. Il mittente esonera Azienda da qualsiasi responsabilità derivante dalla non riuscita di questi servizi.

 

11) Responsabilità del vettore. I trasporti nel territorio italiano vengono eseguiti a norma di Legge, secondo quanto disposto dagli articoli del Codice Civile nr. 1694/1696, come modificato dall'Art.10 del DL nr.286/2005, alla legge 1° marzo 2005 nr. 32. Il limite risarcitorio non potrà essere superiore, in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, ad Euro 1 (uno) per ogni kg. lordo di merce. Detto limite si applicherà non solo in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, ma per espressa volontà delle parti, in tutti i casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. Le spedizioni internazionali si intendono regolate dalla convenzione di Ginevra CMR(L.1621/60 e successive modifiche), pertanto verrà applicato il limite risarcitorio da essa previsto. I trasporti assunti da azienda per riconsegna, all'interno del territorio italiano, di merce destinata o proveniente dall'estero con altro spedizioniere indicato dal committente, verranno considerati trasporti nazionali anche a fini della responsabilità vettoriale. Ogni azione nei confronti di Azienda si intende estinta con la riconsegna al destinatario in assenza di riserve scritte. Si conviene inoltre che il vettore è tenuto a considerare solo le riserve certe e /o specifiche, è quindi esonerato da responsabilità a seguito dall'apposizione di riserve generiche (es. con riserva di controllo). In assenza di mandato assicurativo per la copertura di tutti i rischi, in presenza o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul vettore dei sopra descritti limiti di responsabilità vettoriale. Sono escluse da ogni indennizzo le merci di cui all'Art. 3 del presente contratto.

 

12) Presunzione di caso fortuito. Ai sensi dell’Art.1964 del CC si considerano casi di fortuito gli eventi di furto, rapina, scoppio di pneumatico, avvenuti in qualsiasi momento della filiera.

 

13) Dichiarazione del valore. Il mittente è tenuto a dichiarare il valore delle merci per le quali intenda richiedere l’assicurazione al vettore. L'indicazione del contrassegno non costituisce in alcun modo mandato ad assicurare le merci. Si procede all'assicurazione delle merci dietro mandato conferito ad Azienda antecedentemente all'inizio del trasporto. Azienda procederà alla stipula per conto dell’avente diritto di polizza della quale risulterà contraente, con primaria compagnia di assicurazioni discrezionalmente scelta. Azienda ha il diritto ha diritto al rimborso di ogni spesa sostenuta relativamente al premio assicurativo. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte di Azienda, di quanto dovuto dalla compagnia in forza della polizza. I rischi coperti sono, salvo esplicita e diversa indicazione da parte del mittente, quelli previsti dalle condizioni generali di polizza. Il valore da assicurare indicato dal mittente sarà quello tenuto in conto come dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell’assicuratore di accertare il reale valore delle stesse. Il mittente o chi per esso prende atto che in caso di sinistro, sul danno risarcibile, verrà applicato uno scoperto variabile tra il 20 ed il 30 % del valore della merce, che si accollerà senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore. I massimali ed i limiti di risarcimento devono essere concordati per iscritto, con la direzione di Azienda. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulle merci.

 

14) Termini di resa. Nessun termine di resa ha carattere vincolante per Azienda, e il mancato rispetto di questi non potrà in alcun modo considerare Azienda responsabile di danni diretti e/o indiretti nei confronti del mittente/destinatario delle merci. Non avrà in alcun modo valore di deroga a quanto sopra l’accettazione da parte di azienda di merce, plichi, buste riportanti sia sul corpo degli stessi che sui documenti di accompagnamento l’indicazione di urgente, tassativo, inderogabile, espresso o di altre espressioni equivalenti. Eventuali accordi diversi dovranno essere presi in forma scritta con la direzione di Azienda, ma eventuali e provate inadempienze non potranno eccedere le responsabilità di cui all'art.11 del presente contratto, con l’esclusione di qualsiasi voce relativa a danni diretti e/o indiretti. I normali termini di resa non potranno essere garantiti in caso di merci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. Il trasporto dovrà comunque essere gestito nell'osservanza delle normative vigenti sulla sicurezza stradale e sociale con particolari riferimenti agli art.li 142, 174, 61, 62, 164 e 167 del codice della strada. I termini di resa sono comunque sospesi nei giorni di Sabato e Domenica, nei festivi infrasettimanali, per le festività del Santo Patrono, nei giorni di chiusura per ferie previste dalla categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le 18 e le 8 di ogni giorno. In tutti i casi in cui ad insindacabile giudizio di Azienda o dei suoi sub vettori, non sussistano le condizioni per il corretto svolgimento delle operazioni di trasporto a salvaguardia delle merci, del personale viaggiante e degli autocarri.

 

15) Pagamento del porto – Compensazioni. Tutte le spedizioni si intendono in “porto franco” (ovvero con pagamento a carico del mittente), salvo l’esplicita indicazione di “porto assegnato” (ovvero pagamento a carico del destinatario), eseguita con caratteri più grandi ed adeguatamente segnalata nel corpo del documento di accompagnamento. In caso di porto assegnato il vettore procederà all'incasso presso il destinatario secondo la tariffa discrezionalmente riservata al destinatario. In caso di mancato pagamento del porto da parte del destinatario la merce sarà messa in giacenza ed ogni spesa generata sarà a carico del mittente.

 

16) Condizioni di pagamento. I trasporti si assumono alle condizioni generali Confetra che prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci (o al massimo a 30 gg. Emissione fattura) salvo diversi termini pattuiti. La decorrenza dei termini di pagamento comporta la decadenza per eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il pagamento delle fatture implica l’accettazione delle tariffe applicate.

 

17) Ritardato pagamento. In caso di ritardo di pagamento nei termini convenuti il committente è tenuto a corrispondere ad Azienda gli interessi moratori sulle somme dovute, nella misura del tasso unico di riferimento maggiorato di 7 punti ai sensi dell’art.5 del DL 231/2002, oltre alle spese di recupero del credito, ai sensi dell’art.6 del DL 231/2002. Il mancato pagamento anche di una sola fattura o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto per eventuali ulteriori fatture, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l’applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata, con decorrenza dalla data di emissione della fattura, senza necessità di messa in mora.

 

18) Facoltà di compensazione. Si conviene espressamente tra le parti che Azienda ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti di Azienda a qualunque titolo, compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal Azienda a favore del mittente ed il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente ad Azienda a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il mittente autorizza ad effettuare detta compensazione.

 

19) Diritto di ritenzione e privilegio. A copertura di tutti i crediti dipendenti dagli incarichi affidati ad Azienda, anche se già eseguiti, Azienda avrà la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova in sua detenzione, sia merci che contrassegni, ed avrà il privilegio sugli stessi ai sensi degli art.li 1761 e 2756 del CC.

 

20) Rinunzia alla compensazione. Il mittente rinunzia, anche ai sensi dell’art. 1246 n. 4 del CC ad eccepire e opporre in compensazione crediti che possa vantare nei confronti di Azienda, con crediti da quest’ultima vantati verso il mittente stesso. In particolare il mittente non potrà sospendere il pagamento di noli in attesa di ricevere qualsivoglia indennizzo sia da Azienda sia da Compagnia Assicuratrice.

 

21) Mandato di contrassegno. Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente mediante comunicazione scritta, indicandolo chiaramente sul documento di trasporto affidato al corriere. Il mittente si impegna ad evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile sul DDT la richiesta del servizio ed il relativo importo mediante l’utilizzo di Etichette adesive, timbri od evidenziatori e comunque con caratteri più grandi rispetto al corpo del documento. Circa le modalità di incasso il mittente solleva senza eccezioni alcuna il vettore da irregolarità, falsificazioni e non copertura fondi relative ad assegni incassati conformemente alle istruzioni del mittente. Inoltre il mittente si impegna ad indicare le modalità di incasso, che in mancanza potranno essere solo per contante o assegno circolare. I contrassegni incassati per contante saranno rimborsati al mittente entro il termine di 90 giorni dalla consegna.

 

22) Modificabilità delle tariffe. Le tariffe non comprendo l’Iva di legge e sono soggette a modifica dietro comunicazione, salvo l’Istat di legge se applicata e le maggiorazioni Fuel che sono automatiche.

 

23) Validità dell’offerta. La validità dell’offerta commerciale è subordinata al ritorno di copia del presente contratto e dei listini allegati corredati di timbro e firma in ogni sia parte per accettazione, in seguito lo stesso potrà essere risolto mediante comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso. Il non raggiungimento del traffico generato nelle quantità convenute porterà alla revisione delle quotazioni economiche del servizio. Il mancato pagamento alle scadenze pattuite comporterà l’immediata risoluzione del presente contratto, dovendosi ritenere quest’ultima quale clausola di risoluzione espressa. La continuità nei rapporti commerciali anche dopo la data limite riportata su ogni singolo listino non farà decadere automaticamente il presente contratto. In caso di merci non conformi alle disposizioni del presente contratto anche se già prese in carico, Azienda si riserva il diritto, anche ai sensi dell’art.1450 del CC di risolvere il contratto di trasporto.

 

24) Iscrizione Albo dei Trasportatori. La Lavacchini Paolo Srl è iscritta all'Albo dei Trasportatori della Provincia di Firenze al nr. FI/4607314/F.

 

25) Foro competente. Per ogni controversia il foro competente è quello di Firenze.

 

26) Nullità parziale. L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole delle presenti Condizioni Generali non si estende alle altre clausole

 

27) Patti aggiuntivi. Qualunque patto diverso modificativo delle clausole del presente contratto dovrà essere scritto e firmato dal legale rappresentante di Azienda.

 

28) Privacy Dlgs 196/2003. Il cliente dichiara di aver ricevuto e presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del Dls 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali.

 

Ultimo aggiornamento 27/01/2017